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sabato 13 agosto 2011

La consob blocca le vendite allo scoperto


Belgio, Italia, Francia e Spagna bloccano lo short-selling, cioè la vendita allo scoperto di titoli.

Ecco il Comunicato stampa dal sito della Consob


La Commissione ha deciso ieri, con la delibera n. 17902, l’adozione di misure restrittive sulle posizioni nette corte. La decisione - presa sulla base l'articolo 74 del Tuf, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti necessari - tiene conto della la straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità.

Ritenuto non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte, adottato lo scorso 10 luglio, e considerati i provvedimenti in materia di posizioni nette corte adottati dalle competenti Autorità francese, spagnola e belga, la Commissione ha deliberato il divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti del settore finanziario.

Tale divieto si applica a chiunque, persone fisiche o  giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

Restano valide, in ogni caso, le disposizione definite con la Delibera n. 17862 in materia di reporting delle posizioni nette corte.

Le disposizioni hanno effetto dal 12 agosto 2011 alle ore 9:00 e resteranno in vigore per 15 giorni. 

La delibera è pubblicata nel sito internet e nel bollettino della Consob.

Delibera CONSOB


1. E' fatto divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito internet della Consob.
2. Il divieto di cui al punto 1 si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
3. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 09.00 del 12 agosto 2011 e resteranno in vigore per 15 giorni.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Emittenti oggetto della delibera n. 17902 del 12 agosto 2011


Azimut HoldingBanca 
CarigeBanca Finnat
Banca Generali
Banca Ifis
Banca Intermobiliare
Banca Monte Paschi Siena
Banca Popolare Emilia Romagna
Banca Popolare Etruria e Lazio
Banca Popolare Milano
Banca Popolare Sondrio
Banca Profilo
Banco di Desio e Brianza
Banco di Sardegna Risp
Banco Popolare
Cattolica Assicurazioni
Credito Artigiano
Credito Emiliano
Credito Valtellinese
Fondiaria - Sai
Generali
Intesa Sanpaolo
Mediobanca
Mediolanum
Milano Assicurazioni
Ubi Banca
Unicredit
Unipol
Vittoria Assicurazioni

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